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Focus

24/03/2017

Super ammortamento – Proroga per il 2017

Investire nella propria azienda diventa più conveniente

La Legge di Bilancio 2017 proroga il beneficio del superammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016 a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi , nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

L’agevolazione è prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2017 ovvero sino al 30.6.2018 , a condizione che detti investimenti si riferiscano ad ordini accettati dal fornitore entro la data del 31.12.2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

La stessa legge istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (cd. iper ammortamento ). L. 11.12.2016, n. 232

Non rientrano nella proroga le autovetture non strumentali

Una novità di rilevante importanza è quella che, con particolare riferimento ai veicoli ed agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa; in pratica, sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata.

Superammortamento: cos’è

Il super ammortamento previsto nella Legge di Stabilità 2016, ed ora esteso anche all’esercizio 2017, è una misura che consente alle aziende che investono in beni strumentali di ammortizzare il relativo bene (cespite) in misura del 140 per cento piuttosto che al 100 per cento.

Super ammortamento: come si applica

Con il super ammortamento 2016, determinate categorie di aziende hanno la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali sugli investimenti produttivi, in particolare quelli per impianti e macchinari strumentali per l’esercizio dell’attività. Con queste agevolazioni fiscali viene concesso alle imprese di dedurre una quota fiscale di ammortamento maggiore rispetto a quanto oggi prevede il decreto ministeriale di riferimento. Il meccanismo, prevede che ai soli fini delle quote di ammortamento il costo del bene è aumentato del 40 per cento. Quindi, mentre dal punto di vista civilistico il bene (cespite) considerato continua ad essere ammortizzato secondo le aliquote ordinarie, dal punto di vista fiscale viene concessa una «variazione in diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte. Per esempio, se l’azienda acquista un bene per un costo (netto IVA) pari a 1000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 20% per 5 anni, con il super ammortamento questa azienda avrebbe diritto a dedurre fiscalmente il 28% (in luogo del 20).

Super ammortamento: tipologie di beni ammessi

L’ammortamento maggiorato del 40% si applica a tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi, ad esclusione degli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il decreto delle Finanze del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti di beni legati a grandi infrastrutture.
Gli acquisti di macchinari ed attrezzature per la pulizia, rientrano pertanto tra quelli ammessi all’agevolazione.

Super ammortamento: soggetti beneficiari

La disposizione si applica, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 26.5.2016, n. 23/E, ha precisato che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la disposizione in argomento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’art. 53, co. 1, D.P.R. 917/1986.[CFF5153].

Si deve affermare l’applicabilità della maggiorazione in argomento anche in relazione alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il cd. «regime dei minimi» (art. 1, co. 96 e segg., L. 24.12.2007, n. 244) o il cd. «regime di vantaggio» (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111).

24/03/2017

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